La maggiorazione è concedibile per gli investimenti in beni materiali strumentali «nuovi» ma anche per l’adeguamento di quelli esistenti.
Nel caso di beni complessi, alla cui realizzazione hanno concorso anche beni usati, il requisito della «novità» sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato, sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia.
Nel primo caso il fornitore dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato «nuovo», l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene.
Nella seconda ipotesi, invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della «novità», può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempreché sostenuto nel periodo agevolato.
L’allegato A alla legge di Bilancio 2017 include tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» anche «dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti». Tali dispositivi, strumentazione e componentistica risultano agevolabili purché assicurino che il bene oggetto di ammodernamento rispetti le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche riportate nel citato allegato A.
La logica delle disposizioni sull’iper ammortamento è, quindi, anche quella di voler favorire il passaggio al modello «Industria 4.0» attraverso l’ammodernamento o il revamping di beni già esistenti.
Pertanto, in considerazione del fatto che i beni in questione (dispositivi, strumentazione e componentistica) rilevano in maniera autonoma ai fini dell’iper ammortamento, essi possono godere della maggiorazione del 150% anche nel caso in cui vengano eventualmente contabilizzati a incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di ammodernamento o revamping.
La circolare 4/e, riprendendo interpretazioni del passato (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 e circolare n. 5/E del 19 gennaio 2015, circolare n. 23/E del 26 maggio 2016), conferma che anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo non fa perdere al bene il requisito della novità. Non potrà fruire della maggiorazione il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come per esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi.
Interconnessione
La differenza tra iper-ammortamento e super-ammortamento per la data di utilizzo è determinata da due momenti diversi. Mentre per il super-ammortamento la possibilità di alzare l’ammortamento è determinata dalla data di entrata in funzione del bene, per l’ iper-ammortamento è fondamentale l’anno in cui si realizza l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È opportuno distinguere tra i beni dell’allegato A, che possono fruire della maggiorazione del 150% dal periodo d’imposta di entrata in funzione del bene o, se successivo, dal periodo d’imposta di interconnessione e i beni dell’allegato B, che possono fruire della maggiorazione del 40% dal periodo d’imposta di interconnessione (a condizione che l’impresa benefici dell’iper ammortamento). Possono verificarsi situazioni in cui esiste un disallineamento tra il periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e quello di fruizione del beneficio della maggiorazione.
I beni dell’allegato A: I tre momenti temporali:
– il periodo d’imposta di «effettuazione» dell’investimento (articolo 1, comma 9, della legge di Bilancio 2017);
– il periodo d’imposta di «entrata in funzione» (articolo 102, comma 2, del Tuir);
– il periodo d’imposta di «interconnessione» (articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017).
Il momento di effettuazione dell’investimento rileva ai fini della spettanza della maggiorazione relativa al super o all’iper ammortamento ed alla quantificazione dell’investimento agevolabile.
Dall’entrata in funzione del bene dipende la possibilità di fruire del super ammortamento o, se nel medesimo periodo d’imposta il bene viene interconnesso, dell’iper ammortamento. L’interconnessione risulta decisiva ai fini della fruizione dell’iper ammortamento in quanto, in mancanza di essa, il bene materiale non può accedere alla maggiorazione del 150%.
La spettanza e la fruizione dell’iper ammortamento dipendono quindi:
– dalla realizzazione dell’investimento, in quanto possono godere del beneficio gli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, oppure alle condizioni esposte in precedenza, al 30 giugno 2018;
– dall’entrata in funzione del bene, in quanto solo da tale momento per l’impresa è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo d’imposta.
Se i momenti non ricadono in un unico esercizio, il beneficiario può, nel periodo d’imposta di entrata in funzione del bene, utilizzare il super ammortamento e può utilizzare l’iper-ammortamento dall’anno in cui si verifica l’interconnessione.
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