Come gestire i beni usati e il revamping in Industria 4.0

La maggiorazione è concedibile per gli investimenti in beni materiali strumentali «nuovi» ma anche per l’adeguamento di quelli esistenti.

Nel caso di beni complessi, alla cui realizzazione hanno concorso anche beni usati, il requisito della «novità» sussiste in relazione all’intero bene, purché l’entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto. Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di acquisto a titolo derivativo da terzi di bene complesso che incorpora anche un bene usato, sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia.

Nel primo caso il fornitore dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo. Qualora il bene complesso che incorpora anche un bene usato possa, secondo i principi sopra esposti, essere considerato «nuovo», l’importo agevolabile è costituito dal costo complessivamente sostenuto dal cessionario per l’acquisto del bene.
Nella seconda ipotesi, invece, il bene complesso costruito in economia, dotato del requisito della «novità», può fruire della maggiorazione, oltre che sul costo afferente alla componente nuova del bene complesso, anche sul costo della componente usata sempreché sostenuto nel periodo agevolato.

L’allegato A alla legge di Bilancio 2017 include tra i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» anche «dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l’integrazione, la sensorizzazione e/o l’interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell’ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti». Tali dispositivi, strumentazione e componentistica risultano agevolabili purché assicurino che il bene oggetto di ammodernamento rispetti le caratteristiche obbligatorie e le ulteriori caratteristiche riportate nel citato allegato A.

La logica delle disposizioni sull’iper ammortamento è, quindi, anche quella di voler favorire il passaggio al modello «Industria 4.0» attraverso l’ammodernamento o il revamping di beni già esistenti.

Pertanto, in considerazione del fatto che i beni in questione (dispositivi, strumentazione e componentistica) rilevano in maniera autonoma ai fini dell’iper ammortamento, essi possono godere della maggiorazione del 150% anche nel caso in cui vengano eventualmente contabilizzati a incremento di beni già esistenti non agevolati e che formino oggetto di ammodernamento o revamping.
La circolare 4/e, riprendendo interpretazioni del passato (cfr. circolare n. 4/E del 18 gennaio 2002, circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 e circolare n. 5/E del 19 gennaio 2015, circolare n. 23/E del 26 maggio 2016), conferma che anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo non fa perdere al bene il requisito della novità. Non potrà fruire della maggiorazione il bene che il cedente abbia in qualche modo utilizzato per scopi diversi dalla semplice esposizione come per esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche per motivi dimostrativi.

Interconnessione

La differenza tra iper-ammortamento e super-ammortamento per la data di utilizzo è determinata da due momenti diversi. Mentre per il super-ammortamento la possibilità di alzare l’ammortamento è determinata dalla data di entrata in funzione del bene, per l’ iper-ammortamento è fondamentale l’anno in cui si realizza l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. È opportuno distinguere tra i beni dell’allegato A, che possono fruire della maggiorazione del 150% dal periodo d’imposta di entrata in funzione del bene o, se successivo, dal periodo d’imposta di interconnessione e i beni dell’allegato B, che possono fruire della maggiorazione del 40% dal periodo d’imposta di interconnessione (a condizione che l’impresa benefici dell’iper ammortamento). Possono verificarsi situazioni in cui esiste un disallineamento tra il periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e quello di fruizione del beneficio della maggiorazione.

I beni dell’allegato A: I tre momenti temporali:

– il periodo d’imposta di «effettuazione» dell’investimento (articolo 1, comma 9, della legge di Bilancio 2017);

– il periodo d’imposta di «entrata in funzione» (articolo 102, comma 2, del Tuir);

– il periodo d’imposta di «interconnessione» (articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017).

Il momento di effettuazione dell’investimento rileva ai fini della spettanza della maggiorazione relativa al super o all’iper ammortamento ed alla quantificazione dell’investimento agevolabile.
Dall’entrata in funzione del bene dipende la possibilità di fruire del super ammortamento o, se nel medesimo periodo d’imposta il bene viene interconnesso, dell’iper ammortamento. L’interconnessione risulta decisiva ai fini della fruizione dell’iper ammortamento in quanto, in mancanza di essa, il bene materiale non può accedere alla maggiorazione del 150%.

La spettanza e la fruizione dell’iper ammortamento dipendono quindi:

– dalla realizzazione dell’investimento, in quanto possono godere del beneficio gli investimenti effettuati dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, oppure alle condizioni esposte in precedenza, al 30 giugno 2018;

– dall’entrata in funzione del bene, in quanto solo da tale momento per l’impresa è possibile iniziare a godere dell’iper ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d’imposta avvenga anche l’interconnessione del bene. Nell’ipotesi in cui, invece, l’interconnessione sia effettuata in un periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell’iper ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo d’imposta.

Se i momenti non ricadono in un unico esercizio, il beneficiario può, nel periodo d’imposta di entrata in funzione del bene, utilizzare il super ammortamento e può utilizzare l’iper-ammortamento dall’anno in cui si verifica l’interconnessione.

I requisiti per poter utilizzare i benefici economici di Industria 4.0

In caso di investimenti eccedenti i 500 mila euro, già la legge originale prevedeva l’obbligo di ottenere una perizia giurata da parte di un tecnico terzo. La circolare 4/e ha previsto l’opportunità che la perizia/attestazione di conformità sia corredata di un’analisi tecnica. A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti l’analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell’agevolazione. Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta degli organi di controllo o su mandato dell’autorità giudiziaria.

I contenuti dell’analisi tecnica devono essere i seguenti:

descrizione tecnica del bene per il quale l’impresa intende beneficiare dell’agevolazione che ne dimostri, in particolare, l’inclusione in una delle categorie definite nell’allegato A o B, con indicazione del costo del bene e dei suoi componenti e accessori (così come risultante dalle fatture o dai documenti di leasing);

descrizione delle caratteristiche di cui sono dotati i beni strumentali per soddisfare i requisiti obbligatori e quelli facoltativi;

– verifica dei requisiti di interconnessione. Affinché un bene, coerentemente con quanto stabilito dall’articolo 1, comma 11, della legge di Bilancio 2017, possa essere definito «interconnesso» ai fini dell’ottenimento del beneficio, è necessario e sufficiente che:

1. scambi informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: Tcp-Ip, Http, Mqtt ecc.);

2. sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

– descrizione delle modalità in grado di dimostrare l’interconnessione della macchina/impianto al sistema di gestione della produzione e/o alla rete di fornitura;

– rappresentazione dei flussi di materiali e/o materie prime e semilavorati e informazioni che vanno a definire l’integrazione della macchina/impianto nel sistema produttivo dell’utilizzatore (allo scopo, si potranno utilizzare opportune metodologie di rappresentazione quali, per esempio, schemi a blocchi, diagrammi di flusso, risultati di simulazioni, ecc.).

Il possesso di tali requisiti deve essere attestato:

– per i beni dal costo unitario di acquisizione superiore a 500 mila euro, da una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale che devono dichiarare la propria «terzietà» rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia – iscritti nei rispettivi albi professionali, ovvero da un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato; la perizia può anche riguardare una pluralità di beni agevolati;

– per i beni dal costo unitario di acquisizione inferiore o uguale a 500 mila euro, da una dichiarazione resa dal legale rappresentante resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (tale dichiarazione può anche essere sostituita dalla perizia tecnica giurata o dall’attestato di conformità di cui al punto precedente).

La dichiarazione del legale rappresentante e l’eventuale perizia devono essere acquisite dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. La relazione evidenzia che, in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Per poter beneficiare dalle maggiorazioni in esame i beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B dovranno, quindi, rispettare il requisito della «interconnessione» al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, requisito che risulta indispensabile per la spettanza dell’agevolazione, la maggiorazione può essere fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza l’interconnessione. Nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, l’impresa può godere della maggiorazione relativa al super ammortamento fino all’esercizio precedente a quello in cui si realizza l’interconnessione .

Le caratteristiche dei macchinari: i requisiti previsti dalla circolare Mise-Agenzia delle entrate

La circolare Mise-Agenzia ha introdotto un capitolo idoneo ad analizzare le cinque caratteristiche che devono avere i macchinari. In questo lavoro, andando forse oltre i requisiti richiesti dalla norma, la circolare ha specificato quanto segue.

1) La caratteristica del controllo per mezzo di Cnc (Computer numerical control) e/o Plc (Programmable logic controller) è da considerarsi pienamente accettata anche quando la macchina/impianto possiede soluzioni di controllo equipollenti, ovvero da un apparato a logica programmabile pc, microprocessore o equivalente che utilizzi un linguaggio standardizzato o personalizzato, oppure più complessi, dotato o meno di controllore centralizzato, che combinano più Plc o Cnc.

2) La caratteristica dell’interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program è soddisfatta se il bene scambia informazioni con sistemi interni per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute come: Tcp-Ip, Http, Mqtt . Il bene deve essere identificato univocamente, al fine di riconoscere l’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti come l’indirizzo Ip. Entrando nello specifico:

– la parola fabbrica deve essere intesa come un ambiente fisico dove avviene creazione di valore attraverso la trasformazione di materie prime o semilavorati e/o realizzazione di prodotti;

– nel caso di macchine motrici od operatrici, che operano in ambiente esterno (tipicamente macchine utilizzate in agricoltura e nelle costruzioni), si deve intendere la caratteristica assolta se le stesse siano a guida automatica (senza operatore a bordo) o semi-automatica (o assistita – con operatore che controlla in remoto) e in grado di ricevere dati relativi al compito da svolgere da un sistema centrale remoto (in questo caso ricadono anche i droni) situato nell’ambiente di fabbrica;

– sono riconducibili alle «istruzioni» le indicazioni, che dal sistema informativo di fabbrica vengano inviate alla macchina, legate alla pianificazione, alla schedulazione o al controllo avanzamento della produzione, senza necessariamente avere caratteristiche di attuazione o avvio della macchina.

3) La caratteristica dell’integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo vuole evidenziare che la macchina/impianto debba essere integrata in una delle seguenti opzioni:

– con il sistema logistico della fabbrica: in questo caso l’ integrazione può essere sia fisica che informativa. Vi rientrano i casi di integrazione fisica in cui la macchina/impianto sia asservita o in input o in output da un sistema di movimentazione/handling automatizzato o semiautomatizzato come una rulliera, un robot, un carroponte, che sia a sua volta integrato con un altro elemento della fabbrica come un magazzino, un buffer o un’altra macchina/impianto. Nei casi di integrazione informativa, l’integrazione avviene nel caso in cui sussista la tracciabilità dei prodotti/lotti realizzati mediante appositi sistemi di tracciamento automatizzati come codici a barre, tag Rfid, che permettano al sistema di gestione della logistica di fabbrica di registrare l’avanzamento, la posizione o altre informazioni di natura logistica dei beni, lotti o semilavorati oggetto del processo produttivo;

– con la rete di fornitura: in questo caso l’integrazione deve essere con la macchina/impianto che deve essere in grado di scambiare dati come gestione degli ordini, dei lotti, delle date di consegna, con altre macchine o più in generale, con i sistemi informativi, della rete di fornitura nella quale questa è inserita. Per rete di fornitura si deve intendere sia un fornitore a monte che un cliente a valle.

– con altre macchine del ciclo produttivo: in questo caso la circolare intende che la macchina su cui richiedere l’ammortamento aggiuntivo deve essere integrata in una logica di integrazione e comunicazione M2M con un’altra macchina/impianto a monte e/o a valle .

4) La caratteristica dell’interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive significa che la macchina/impianto deve essere dotata di una sistema hardware, a bordo macchina o in remoto, di interfaccia con l’operatore per il monitoraggio e/o il controllo della macchina stessa. Per semplici e intuitive intende che le interfacce devono garantire la lettura anche in una delle seguenti condizioni:

– con indosso i dispositivi di protezione individuale di cui deve essere dotato l’operatore;

– senza errori a prescindere dalle condizioni di situazione ambientale del reparto produttivo, che non devono essere influenzate da illuminazione, posizionamento delle interfacce sulle macchine, presenza di agenti che possono sporcare o guastare i sistemi di interazione.

5) Per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale, i beni devono inoltre essere dotati di almeno due tra le seguenti caratteristiche:

a) Sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto. La macchina/impianto deve prevedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

– sistemi di telemanutenzione che possono da remoto, in automatico o con la supervisione di un operatore, effettuare interventi di riparazione o di manutenzione su componenti della macchina/impianto;

– sistemi di telediagnosi. Sistemi che in automatico consentono la diagnosi sullo stato di salute di alcuni componenti della macchina/impianto;

– controllo in remoto. Soluzioni di monitoraggio della macchine/impianto in anello aperto e soluzioni di controllo in anello chiuso, sia in controllo digitale diretto che in supervisione, a condizione che ciò avvenga in remoto e non a bordo macchina;

b) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processomediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo. Il monitoraggio può essere non esclusivamente finalizzato alla conduzione della macchina o impianto, ma anche al solo monitoraggio delle condizioni o dei parametri di processo e all’eventuale arresto del processo al manifestarsi di anomalie che ne impediscono lo svolgimento;

c) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). Il riferimento è al concetto del cosiddetto digital twin, ovvero della disponibilità di un modello virtuale o digitale del comportamento della macchina fisica o dell’impianto, sviluppato al fine di analizzarne il comportamento anche, ma non esclusivamente, con finalità predittive e di ottimizzazione del comportamento del processo stesso e dei parametri che lo caratterizzano. Sono inclusi modelli o simulazioni residenti sia su macchina che off-line come per esempio i modelli generati tramite tecniche di machine learning.